L’11 marzo scorso sette aziende, tra cui le italiane Flo, Dopla, Ilip e Aristea, hanno presentato un ricorso al Tribunale europeo (uno degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, insieme alla Corte di Giustizia) volto all’annullamento del Regolamento IR 2020/2151 attuativo della Direttiva SUP, che impone specifiche marchiature per i bicchieri realizzati interamente o parzialmente in plastica.
Le aziende, da tempo impegnate nel rendere sempre più sostenibili e circolari le proprie produzione e a far sì che i loro prodotti a fine vita siano correttamente gestiti e riciclati, non possono non evidenziare come le previsioni di marcatura riportate nel regolamento attuativo siano sproporzionate e fuorvianti rispetto agli obiettivi di prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti in plastica dovuti alla loro dispersione nell’ambiente, in particolare quello acquatico, da parte dei consumatori.
Per indirizzare questi ultimi al corretto comportamento da tenere in relazione al conferimento a fine vita dei prodotti, infatti, sono già applicati simboli riconosciuti a livello internazionale, mentre le nuove marcature e diciture (“Fatto in plastica” e “Plastica nel prodotto”) non darebbero le stesse chiare informazioni al consumatore e potrebbero anzi essere controproducenti.
Le marcature, infatti, potrebbero facilmente indurre in errore il consumatore nella scelta del modo corretto di smaltire i bicchieri dopo l'uso, soprattutto per quanto riguarda i bicchieri per bevande in bioplastica o carta patinata. Ciò è potenzialmente molto dannoso per i flussi di riciclaggio in atto e, in ultima analisi, per l'ambiente. Il requisito della marcatura paradossalmente non riuscirebbe a realizzare gli obiettivi fissati dalla Direttiva SUP, dal Green Deal europeo e dalla Circular Economy Policy. Inoltre, la nuova marcatura richiesta è sproporzionata per i bicchieri per bevande realizzati interamente in plastica, poiché i consumatori sono già consapevoli di bere da un bicchiere di plastica. La Commissione avrebbe potuto fare ricorso ad un’opzione meno onerosa, dal momento che aveva una chiara scelta in merito alle misure alternative che avrebbero potuto essere adottate.
Sempre in riferimento alle diciture, il Regolamento prevede che queste siano riportate nella lingua del mercato in cui il bicchiere viene commercializzato, ma dal momento che tale previsione non tiene conto della libera circolazione delle merci e della struttura delle catene di approvvigionamento, il consumatore finale probabilmente non sarebbe raggiunto da un messaggio nella sua lingua madre, rendendo così irraggiungibile l’obiettivo di informare il consumatore.
I ricorrenti sottolineano, inoltre, che secondo l’analisi condotta dalla Commissione europea, i bicchieri si trovano soltanto al 35° posto nella lista dei prodotti più rinvenuti sulle spiagge, e che non erano stati presi in considerazione nemmeno dalla valutazione di impatto preliminare alla stesura della Direttiva SUP e in particolare dell’art. 7.
In sintesi, l’obiettivo del ricorso è stabilire l'illegittimità dei requisiti di marcatura previsti dalla IR 2020/2151 per i bicchieri per bevande e l'annullamento degli stessi. I co-ricorrenti cercano di spingere la Commissione a riconsiderare i contrassegni ora imposti per i bicchieri per bevande affinchè siano indicate altre misure e azioni giustificate e appropriate ad incoraggiare efficacemente il riciclo dei bicchieri per bevande in plastica e per ridurre i rifiuti marini dei prodotti di plastica monouso. I co-richiedenti ritengono che la Commissione dovrebbe promuovere gli approcci settoriali già esistenti che si dimostrino efficaci, promuovere il giusto atteggiamento comportamentale dei consumatori e fornire un solido ambiente giuridico per e con i produttori, i commercianti, i riciclatori lungo tutta la catena del valore e lavorare insieme per la circolarità dei prodotti monouso realizzati interamente o parzialmente in plastica. A tale riguardo, i co-ricorrenti ritengono inoltre che l'articolo 7 SUPD debba essere riconsiderato, poiché i bicchieri per bevande sono presumibilmente aggiunti illegalmente ai prodotti soggetti agli obblighi di marcatura come ivi definiti.
L'azione di annullamento non ha effetto sospensivo, quindi gli obblighi di marcatura devono ancora essere applicati a partire dal 3 luglio 2021 fino alla sentenza definitiva. Indipendentemente dalla possibilità di chiedere misure provvisorie a tale riguardo, l'obiettivo dei sette produttori di imballaggi in plastica è in particolare anche quello di rendere gli altri attori nella catena del valore, come rivenditori, proprietari di marchi, società di servizi alimentari, consapevoli dell'impatto che i contrassegni potranno avere anche sulle loro operazioni. Una volta pubblicato l'annuncio formale del presente ricorso di annullamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i terzi interessati possono chiedere al Tribunale dell'Unione europea di essere ammessi al procedimento in qualità di intervenienti. A tal fine, devono dimostrare un "legittimo interesse" all'esito del procedimento.
Una sentenza del Tribunale dell'Unione europea è attesa tra circa 2 anni.