Febbraio 16, 2017

Sottoprodotti: in Gazzetta Ufficiale il decreto sui requisiti per l’esclusione dalla disciplina rifiuti

Circolare n. 86/2017

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15.02.2017 il decreto del MATTM n.264 del 13/10/2016 concernente: “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il suddetto decreto è stato presentato dal Governo italiano, secondo procedura della direttiva 2015/1535, alla Commissione europea , con numero di notifica 2016/319/I per segnalare le ripercussioni che tale provvedimento potrebbe avere sulla valorizzazione dell’istituto del “sottoprodotto” a livello UE.

Si tratta di un provvedimento di carattere generale  – che coinvolge quindi non solo le materie plastiche – che disciplina le condizioni per la verifica del regime del sottoprodotto a livello nazionale in una fase nella quale le istituzioni europee stanno valutando la proposta della Commissione Europea, contenuta nel Pacchetto sull’Economia Circolare, per la revisione della Direttiva 2008/98/Ce, (all’interno della quale il sottoprodotto è disciplinato, all’art. 5).

Per quanto riguarda il contenuto  di merito del Decreto  ministeriale, si evidenziano criticità che potrebbero generare distorsioni del mercato interno e quindi essere in aperto conflitto con uno dei principali obiettivi dell’attuale revisione normativa a livello comunitario, cioè rimuovere barriere al mercato interno dei sottoprodotti e promuoverne lo sviluppo.

In diversi casi (ad es. per quel che riguarda la fase di movimentazione e trasporto) le disposizioni potrebbero generare incertezza e aggiungere oneri (burocratici e gestionali) a carico degli operatori coinvolti introducendo livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalla legislazione europea che potrebbero influire negativamente nella libera circolazione, all’interno del mercato unico europeo, di quelli che sono prodotti (e non rifiuti).

In conclusione il provvedimento – pur essendo, almeno nelle intenzioni, uno strumento di indirizzo –   complicherà certamente la verifica della nozione di sottoprodotto e la relativa gestione, rendendola macchinosa, ingessata. Tale impostazione appare in contrasto con lo spirito della norma, ovvero di “favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione” e quindi sottrarre alla fattispecie di rifiuto tutto ciò che possa essere riconosciuto come altro rispetto alla definizione di “rifiuto”.

Il settore industriale (indubbiamente principale destinatario della norma) ritiene che le previsioni del regolamento, anziché dare attuazione alla norma comunitaria finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agevolando l’uso dei materiali, produrrà, data la sua rigidezza ed inadeguatezza ad applicarsi genericamente a tutti i settori, un aumento nella produzione di rifiuti e sottrarrà al mercato sostanze e materiali con il conseguente aumento dell’utilizzo di risorse e materie prime.

La plastica che da anni, anche grazie ad Unionplast, ha le proprie norme tecniche (10667-1) che combinate con il disposto dell’art. 184 bis del dlgs 152/2006 consentivano una corretta identificazione e gestione dei residui di lavorazione viene dunque coinvolta in un provvedimento di portata generale di cui la nostra industria non aveva necessità.

Più in dettaglio, il provvedimento:

  1. è emanato tenendo conto degli articoli 184bis e 185 del D.Lgs. 152/06, come anche dell'art. 2bis del DL 171/2008, rubricato "Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione";
  2. ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" contenute nell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri […]" (art. 1);
  3. si applica ai "residui di produzione" (art. 3), così come definiti all'art.2;
  4. riporta le condizioni generali da dimostrare, "in ogni fase della gestione del residuo" (art. 4, comma 1);
  5. indica "alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate" all'art. 4 comma 1, "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto (artt. 5 – 6 – 7 – 8);
  6. dispone, all'articolo 10, che le "Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti";
  7. riporta, in allegato 1, "per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali". L'allegato ha per oggetto "le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione";
  8. introduce, all'allegato 2, i contenuti minimi della "scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 [rubricato "certezza dell'utilizzo"] e 7 [rubricato "requisiti di impiego e di qualità ambientale"]".

Si rimane a disposizione nel fornire considerazioni e osservazioni di dettaglio sui contenuti del provvedimento, anche con riguardo alla possibilità di fornire idonei strumenti che consentano di avere certezza nella corretta gestione dei sottoprodotti con linee guida o strumenti certificativi del residuo di lavorazione.

Allegati