Proseguono le attività coordinate dal Ministero della Salute mirate alla stesura di un decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La parte della direttiva rilevante e di interesse per le aziende che producono materie plastiche e oggetti in plastica destinati a questo utilizzo è costituita dall’articolo 11 riportante requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano.
Tale articolo prevede di stabilire a livello europeo:
- metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza (entro il 12 gennaio 2024);
- elenchi delle sostanze di partenza, composizione o componenti per ciascun gruppo di materiali (entro il 12 gennaio 2025);
- procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi, tra cui:
- l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
- metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
- criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo.
(entro 12 gennaio 2024)
- una procedura per la presentazione di domande per l’inserimento di nuove sostanze nell’elenco delle sostanze ammesse;
- una procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti destinati al contatto con alimenti. Tale procedura si baserà sul Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione o una procedura sostanzialmente equivalente;
- specifiche armonizzate per una marcatura per indicare che i prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti di idoneità.
Secondo il decreto di recepimento in via di definizione, in attesa della pubblicazione degli atti di esecuzione previsti dall’articolo 11 della direttiva (punti da 1 a 4 sopra citati) le misure in materia di requisiti di idoneità dei materiali e oggetti destinati al contatto con acqua potabile continueranno ad essere regolate dal Decreto 6 aprile 2004, n. 174.
E’ prevista altresì, sempre in attesa della pubblicazione degli atti di esecuzione, una proroga di validità delle liste delle sostanze ammesse di cui agli allegati I (Metalli e loro leghe), II (materiali a base di legnati idraulici, smalti porcellanati, ceramiche e vetri) e III (Materie plastiche, gomme naturali e sintetiche) del decreto n. 174/2004.
Tali misure saranno integrate con le disposizioni previste dall’articolo 12 della direttiva riportante i requisiti per i prodotti chimici e materiali filtranti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, aspetto non normato dal decreto n. 174/2004.
Il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 da parte degli stati membri è previsto entro il 12 gennaio 2023.
Aggiornamenti sulla stesura e la pubblicazione del decreto di recepimento saranno resi noti con successive circolari.