Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede il divieto di alcuni imballaggi in plastica monouso a partire dal 1° gennaio 2030, compresi gli imballaggi raggruppati per raggruppare merci, ad esempio bottiglie o lattine, presso il punto vendita.
Attualmente circolano sul mercato segnalazioni che suggeriscono un divieto assoluto di tutti i film di imballaggio raggruppati in plastica per i prodotti elencati. Tali segnalazioni sono false poiché il divieto si applica solo a una gamma molto limitata di imballaggi.
Nello specifico, il divieto di cui all’articolo 25, in combinato disposto con l’allegato V n. 1 del PPWR, riguarda gli “imballaggi in plastica monouso [raggruppati] utilizzati presso il punto vendita per raggruppare merci vendute in bottiglie, lattine, lattine, barattoli, vasetti, barattoli, vaschette e pacchetti concepiti come imballaggi di convenienza per consentire o incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto.
Sono esclusi gli imballaggi raggruppati necessari per facilitarne la movimentazione”. L’eccezione rappresenta una necessaria limitazione del divieto, poiché gli imballaggi raggruppati in plastica non sono generalmente concepiti per “incoraggiare” i consumatori ad acquistare più di un prodotto, ma sono necessari per la movimentazione nella catena di approvvigionamento.
Pertanto, se l’imballaggio raggruppato in plastica è necessario per la movimentazione nella catena di approvvigionamento, il divieto non si applica senza la necessità di ulteriori misure. La Commissione chiarirà questo aspetto nelle linee guida previste per l’inizio del 2027. Nella catena di approvvigionamento, dall’imbottigliatore al punto vendita, le bottiglie per bevande, ad esempio, sono solitamente raggruppate in gruppi di sei bottiglie con pellicola termoretraibile in plastica e impilate in diversi strati su un pallet. Sono comuni pallet con almeno quattro strati di bottiglie per bevande uno sopra l’altro. La pellicola termoretraibile viene utilizzata per garantire la stabilità di tutte le bottiglie durante l’intero processo logistico. La valutazione d’impatto della Commissione prevedeva già esenzioni dal divieto nel caso in cui gli imballaggi raggruppati in plastica siano “necessari per motivi di gestione della distribuzione, ad esempio per facilitare la pallettizzazione” o per “unità di imballaggio pronte per lo scaffale utilizzate sia per la distribuzione che per l’esposizione sugli scaffali dei negozi al dettaglio”. Nota: durante il webinar PPWR del 16 dicembre 2024, il rappresentante della DG Ambiente ha commentato: “Per quanto riguarda i divieti di cui all’articolo 25, la dicitura “imballaggi in plastica monouso” nell’allegato V PPWR dovrebbe essere interpretata in linea con la definizione di “prodotto in plastica monouso” nella SUPD”.